Denuncia di nascita

E’ necessario:

  1. per i genitori coniugati da un solo genitore o da entrambi i genitori;
  2. per i genitori non coniugati
    – dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
    – dal solo genitore (madre o padre) che intende riconoscere il figlio.
  3. entro 3 giorni lavorativi presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuta la nascita;
  4. entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune di residenza dei genitori.
    Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.
  5. se il bambino viene registrato nel comune di residenza del padre, per disposizioni della normativa vigente, entra a far parte dello stato di famiglia e di residenza della madre.

Se la denuncia si fa presso lo Stato Civile occorre presentare:

  • l’attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale;
  • un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore dichiarante o di entrambi i genitori se non sono coniugati.

Riconoscimento del figlio naturale
Il riconoscimento di maternità o paternità può essere richiesto per riconoscere un figlio in un momento successivo alla dichiarazione di nascita.
Se la persona da riconoscere ha più di 16 anni deve essere presente al riconoscimento, con un documento d’identità valido, per dare il proprio consenso.
Il riconoscimento deve essere fatto presso l’Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune di residenza del genitore che fa il riconoscimento.
Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, il riconoscimento va fatto presso il comune di residenza della madre.

Attribuzione del nome al neonato (DPR 396/2000)
Art. 35 Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale dell’anagrafe.

Art. 34 (Limiti all’attribuzione del nome)

  1. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
  2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
  3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
  4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l’Ufficiale dello Stato Civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.