Guida per i nubendi alla richiesta della pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi
All’atto della domanda di pubblicazioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

  • Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto.
    Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).
  • Una marca da bollo da € 14,62 (In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, i richiedenti dovranno consegnare due marche da bollo da € 14,62 cad.)
    La presenza dei nubendi muniti di documento di riconoscimento.

Casi particolari 

  1. Nubendo minorenne.
    Oltre ai documenti indicati è indispensabile l’autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio.
    E’ richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.
  2. Nubendo divorziato.
    E’ necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all’Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d’ufficio l’estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.
  3. Nubendo vedovo.
    E’ necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all’Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d’ufficio l’estratto per copia integrale del relativo atto di morte.
  4. Nubendo straniero.
    Per il nubendo straniero necessita unicamente una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese (Consolato o ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile.) e, se possibile, estratto o copia dell’atto di nascita.
    Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare esterna devono essere legalizzate dalle Prefetture.
    In base a convenzioni multilaterali o bilaterali vigenti sono esenti dalla legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:
    Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 87 C.C.)
Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
  • i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l’affinità deriva;
  • gli affini in linea collaterale di secondo grado;
  • l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l’adottato e i figli dell’adottante;
  • l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
    I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all’affiliazione.
    Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Riconoscimento di prole al momento della celebrazione del matrimonio 
Può essere effettuato non solo in caso di matrimonio civile, ma anche in caso di matrimonio concordatario. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di riconoscimento di prole contenuta nell’atto di matrimonio trasmesso dal parroco potrà essere trascritta solo se il riconoscimento stesso non risulti vietato dalla legge. La dichiarazione di assenso al riconoscimento da parte del figlio ultrasedicenne dovrà essere resa, in diversa sede, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile competente alla trascrizione del matrimonio, il quale, peraltro, provvederà ad acquisire d’ufficio i documenti necessari per il riconoscimento.
Per tutti i casi particolari non previsti nelle presenti note, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile che fornirà loro tutte le informazioni del caso.

Durata della pubblicazione di matrimonio 
L’atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Termini per la celebrazione del matrimonio
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

Rapporti patrimoniali tra i coniugi 

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

LA COMUNIONE DEI BENI: non devono fare niente – il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni;
LA SEPARAZIONE DEI BENI: all’atto della celebrazione del matrimonio con rito civile devono dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell’ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

Libretto internazionale di famiglia
E’ stato istituito il libretto internazionale di famiglia che può essere richiesto dagli interessati all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui viene celebrato il matrimonio.
Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l’altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l’obbligo di farne dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe entro 20 giorni. Se si trasferisce la residenza in altro comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all’Ufficiale di Anagrafe del nuovo Comune.

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