Passaggi di proprietà

Introduzione

Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge 248/2006 ha introdotto una novità in materia di passaggi di proprietà di beni mobili (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).

L’art. 7 stabilisce infatti che “L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’Automobilista (STA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”.

L’autentica notarile non è più obbligatoria per:

atti di vendita, atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) atti di accettazione d’eredità

Restano invece esclusi dalla competenza del Comune e riservati ai notai gli atti di cancellazione di ipoteca e di costituzione di diritti di usufrutto e uso, nonché le rettifiche di atti autenticati da notai.

Cosa occorre

certificato di proprietà

documento di identità valido del dichiarante

in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)

Modalità di autenticazione

L’atto di vendita deve essere redatto, sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T.

L’autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta; contestualmente, dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del nuovo certificato di proprietà e di aggiornamento della carta di circolazione.

La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario, il quale accerta l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi sono riportati nell’autentica.

Il Funzionario incaricato deve indicare data e luogo in cui avviene l’autentica, il proprio nome e cognome, il profilo professionale e l’area di inquadramento, nonché l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza, apporre la propria firma leggibile e per esteso, il proprio timbro recante nome e cognome e il timbro dell’Ufficio.

Costi

La norma in esame prescrive che l’autentica sia eseguita gratuitamente, pertanto si applicano soltanto i costi relativi a:

diritti di segreteria euro 0,52 marca da bollo da euro 14,62.

Note

Qualora, nei casi previsti, l’atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, nella dichiarazione di vendita presentata in duplice originale devono essere autenticate la firma dell’acquirente e quella del venditore.

In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli…, occorre richiederne entro 60 giorni la trascrizione, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).


Normativa

Articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 248/2006

Circolare n. 11898 del 06/07/2006 (ACI – Direzione Centrale Servizi Delegati)

Circolare Prot. div6 16090/08/08/01 del 10/07/2006 emessa da: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642(tab. A e B e successive modificazioni)

D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa

Soggetti abilitati

Oltre ai Notai sono legittimati a svolgere l’attività di autenticazione, gli Uffici Comunali e i titolari degli STA (Sportelli telematici dell’Automobilista):Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA Uffici della Motorizzazione CivileDelegazioni ACI e Studi di consulenza automobilistica.