AVVISO IMU 2022

 

Si informa che:

  • Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.

 

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;
  • I terreni agricoli;
  • Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le principali agevolazione in materia di IMU:

  • fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. a e b ), della legge n. 160 del 2019] la base imponibile è ridotta del 50%.
  • abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: – il contratto di comodato sia registrato; – il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; – il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
PENSIONATI ESTERI

Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021– legge di bilancio 2022)

ALIQUOTE (Delibera C.C. n. 22 del 18.05.2022)  
  N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰ Codice Tributo
  1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,60 3918
  2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,00 3912
  3 Aree fabbricabili 9,60 3916
  4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 3913
  5 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati esenti ——-
  6 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D3 9,60 3925 Quota Stato

3930 Quota Comune

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, il 50% dell’imposta, entro il 16 giugno- seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento dell’imposta dovrà avvenire mediante F24 indicando come codice catastale B068.

Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo mail: tributi@comune.bosa.or.it o al seguente numero di telefono 0785368011

 

LINK per calcolo IMU: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B068

AVVISO IMU 2022