Assegno di Maternità INPS

L. 448/98 Art. 66

25 Ottobre 2017

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

IMPORTO DELL’ASSEGNO: L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Per l’anno 2024 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 404,17 euro mensili.

REQUISITI:

  • essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it);
  • aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
  • essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:
  • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiari di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
  • titolari di protezione sussidiaria;
  • cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
  • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
  • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea. Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
  • avere un I.S.E.E non superiore a 20.221,13 euro (per l’anno 2024) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

SCADENZA: Entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo

Allegati

  • pdf Modulo maternita 24
    Data di aggiunta: 25 Settembre 2024 11:35 Dimensione file: 210 KB Downloads: 17